Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei princìpi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, è istituito il difensore civico.
      2. L'ufficio del difensore civico si articola per competenza nel:

          a) difensore civico nazionale;

          b) difensore civico regionale;

          c) difensore civico locale.